Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: «del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 per cento, qualora l'intensità del lavoro nell'appalto sia pari o inferiore al 35 per cento, del 3 per cento, qualora l'intensità del lavoro nell'appalto sia compresa fra il 35 ed il 75 per cento, del 2 per cento, qualora l'intensità del lavoro superi il 75 per cento dell'appalto,».