All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, primo periodo, dopo le parole «Le regioni» aggiungere le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis».
Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 17», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. È fatta salva la possibilità per le regioni di non provvedere all'istituzione, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione, purché sia garantita la presenza di sedi ovvero di procedure di partecipazione organizzata e strutturale degli operatori sanitari al governo della struttura e delle attività cliniche.»