Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: «per tutta la durata dei contratti medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e la loro durata è prorogata per un periodo di tempo pari al 50 per cento della durata residua del contratto, e comunque non inferiore ad un anno».