Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-ter. Il comma 7 non si applica ai contratti di acquisto di beni e servizi da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ed ai contratti che da questi derivano».