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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.48. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
8.48.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivi frutta di origine o di provenienza italiana.
  16-ter. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 16-bis è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta, ai succhi di frutta e ai nettari per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.
  16-quater. In deroga al comma 16-bis, il logo nazionale di cui al presente articolo può essere apposto alle bevande analcoliche a base di frutta tropicale, ai succhi di frutta tropicale e ai nettari prodotti con l'utilizzo di frutta tropicale non coltivata nel territorio nazionale, purché tutte le fasi del processo di trasformazione siano interamente realizzate sul territorio nazionale e sia riportata in etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza della frutta utilizzata.
  16-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per gli affari europei e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.
  16-sexies. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bevande analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con il logo nazionale contraffatto, si applica l'articolo 517-quater del codice penale.
  16-septies. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui al presente articolo, in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro.