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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.47. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
8.47.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. È fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichettatura i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto.
  16-ter. L'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma 16-bis.
  16-quater. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10 e 12 e dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nonché la procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modificazioni.
  16-quinquies. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bevande analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con indicazioni di origine o di provenienza contraffatte, si applica l'articolo 517-quater del codice penale.