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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.37. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
8.37.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.