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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.19. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
8.19.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. La misura di cui al presente, comma è notificata ai sensi della direttiva 98/34/CE e si applica decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.