Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. La misura di cui al presente comma è notificata ai sensi della direttiva 98/34/CE e si applica decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
16-bis. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 e di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.
16-ter. L'utilizzo del logo è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta per le quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.
16-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al comma 16-bis.