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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.15. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
8.15.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Nell'ambito della disciplina prevista dal Regolamento (CE) 25 ottobre 2011 n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di incentivare le produzioni agroalimentari italiane di qualità e di aumentare i livelli di sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui ai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, riportare nell'etichetta di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e alle indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, l'indicazione dei tenori di micotossine di ogni partita o sottopartita dei prodotti alimentari indicati nella Parte 2 dell'allegato al Regolamento (CE) 19 dicembre 2006, n. 1881, rilevati ai sensi del Regolamento (CE) del 23 febbraio 2006, n. 401 indicando altresì i tenori massimi dei contaminanti consentiti nei prodotti alimentari per la prima infanzia e per l'alimentazione degli adulti ai sensi del citato Regolamento CE n. 1881/2006.
  12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica decorsi tre mesi dalla data di notifica della procedura prevista all'articolo 45 comma 1 del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011 n. 1169/2011, in assenza di un parere negativo della Commissione europea.
  12-quater. È consentito il commercio dei prodotti etichettati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del comma 12-bis, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime di cui al comma 12-ter.
  12-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al comma 12-bis, a decorrere dal termine di cui al comma 12-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.