Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere preparate e commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento»;
b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni».
16-ter. Le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, possono essere commercializzate entro i successivi quattro mesi.