stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.63. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
7.63.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. L'apertura di sale da gioco e di punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni, deve avvenire nel rispetto di una distanza minima di prossimità di cinquecento metri con gli istituti scolastici primari e secondari, le strutture sanitarie e ospedaliere e i luoghi di culto. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare forme di ricollocazione degli esercizi in relazione a nuove concessioni di raccolta di gioco pubblico, ovvero al rinnovo di quelle già esistenti. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.