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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.51. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
7.51.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente:

Art. 14-ter.
(Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

  1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
  2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.