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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.26. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
7.26.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 689. – (Vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. Consumo o cessione di bevande alcooliche da parte di minori). – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende, offre, distribuisce, somministra o, comunque, cede anche a titolo gratuito bevande alcooliche di qualunque gradazione ad un minore di anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altre infermità, è punito con l'arresto fino ad un anno.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo.
  Se dal fatto deriva la ubriachezza, la pena è aumentata.
  Se la condotta è posta in essere da un pubblico esercente, la condanna comporta, in ogni caso, la sospensione dal pubblico esercizio, anche in deroga al limite di pena previsto dall'articolo 35, terzo comma, del presente codice.
  Il minore di anni sedici che consuma, detiene, vende o cede, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche, di qualunque gradazione, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500. Si applica l'articolo 2, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689».