Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3-bis, comma 8, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In un'ottica di equilibrio aziendale, le retribuzioni lorde dei Direttori sanitario ed amministrativo non potranno essere inferiori a quelle lorde dei Dirigenti apicali Capi Dipartimento del SSN; la retribuzione lorda del Direttore generale dovrà essere maggiorata del 20 per cento rispetto a quella, come sopra determinata, dei predetti Direttori sanitario ed amministrativo.»