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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.06. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
4.06.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-quinquies.
(Albi ed Ordini delle professioni sanitarie).

  1. Al fine di contrastare l'abusivismo professionale e la conseguente evasione fiscale nonché per tutelare i cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni professionali, sono istituiti con decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli albi per le professioni sanitarie previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 251, diverse dai tecnici sanitari di radiologia medica e dagli assistenti sanitari, ai quali possono iscrivere i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti al diploma universitario in virtù dell'articolo 4 della legge 42/99.
  2. Il Ministero della salute è delegato con apposito decreto e successivo regolamento ad inserire gli albi professionali di cui al comma 7, compreso quella di assistente sanitario, nei Collegi provinciali e nella relativa Federazione Nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che assumono la denominazione rispettivamente di Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel rispetto degli indirizzi della presente legge e prevedendo l'autonoma gestione disciplinare per ciascun albo professionale, anche con la istituzione di specifiche commissione d'albo professionale, nonché la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici.
  3. Dall'entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute e le relative Federazioni Nazionale dei Collegi assumono la denominazione di ordini e Federazioni Nazionali degli Ordini, in adeguamento all'evoluzione formativa ed ordinamentale di tali professioni sanitarie.

ident. 4.09.