Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: e subordinare fino a: sanitario con le seguenti: resta comunque libera facoltà delle parti contraenti di inserire specifiche clausole nel contratto di assicurazione, esplicitamente accettate e sottoscritte da entrambe, volte a prevedere la rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso a seguito di una condotta colposa, anche se reiterata, reale o presunta.