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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.71. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
3.71.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni mediche. Il fondo viene finanziato dal contributo di tutti gli esercenti le professioni mediche iscritti all'Ordine dei medici e, con decorrenza dal 1o gennaio 2015, da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi delle polizze di responsabilità civile professionale degli esercenti le professioni mediche, incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ordine dei medici;.

ident. 3.18.