Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fermo restando il disposto dall'articolo 2236 del codice civile, nel caso che il danneggiato o i suoi aventi causa, a seguito di prestazioni sanitarie, propongano azione per il risarcimento del danno, la dimostrazione dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale esonera la struttura sanitaria o l'operatore sanitario dalla relativa responsabilità professionale, salva la prova contraria.