Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, a linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, risponde di danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.