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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.43. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
3.43.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente articolo:

Art. 348-bis.

  Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo ed odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro. Sono soggette a confisca gli immobili, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per commettere il reato di esercizio abusivo della professione di medico chirurgo e di odontoiatra. I beni confiscati vengono destinati alle strutture pubbliche o private senza fini di lucro che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economiche o sociali.