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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
3.03.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Ordinamento delle professioni di psicologo e di biologo).

  1. La categoria professionale dei biologi di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente: «L'alta vigilanza sull'Ordine di biologi, già esercitata dal Ministro della giustizia, è trasferita al Ministro della salute».
  2. È contestualmente abrogato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e l'annesso allegato n. 6; sono altresì abrogati gli articoli 15 e 16 della legge 24 maggio 1967, n. 396. Agli articoli 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, della stessa legge, le parole: «Consiglio dell'Ordine» si intendono sostituite da: «Consiglio Regionale dell'Ordine»; agli articoli 13 e 22 le parole: «presso il tribunale di Roma» si intendono sostituite con: «presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale»; all'articolo 30 sono soppresse le parole: «non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale»; Le parole: «Ministro di grazia e giustizia» presenti negli articoli 13, 20, 21, 31, 41, 42, 45, 49, 51 della stessa legge, sono sostituite con le parole: «Ministro della salute». All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n.396, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2 «Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, in materia di istituzione degli ordini territoriali e di contestuale modifica delle competenze dei preesistenti organi nazionali, sono attuate inderogabilmente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 17, comma secondo, del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
   g) per l'esame degli affari concernenti la professione di biologo, un dirigente biologo e otto biologi di cui cinque effettivi e tre supplenti.
  5. La categoria professionale degli psicologi di cui all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: «Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo». Contestualmente le parole: «Ministro di grazia e giustizia» presenti negli articoli 6, comma 2, 12, comma 2, lettera f), 16, comma 3, 23 comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con le parole: «Ministro della salute». 6. All'articolo 17 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: «Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221».
  6. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite con le parole: «all'articolo 17 comma 1». All'articolo 26 comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 17» sono sostituite con le parole: «alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221».
  7. All'articolo 17 comma secondo del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f) per l'esame degli affari concernenti la professione di psicologo, un dirigente psicologo e otto psicologi di cui cinque effettivi e tre supplenti».