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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche).

  1. All'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:
  Art. 01. – (Professione di biologo). – 1. La professione di biologo di cui alla presente legge è compresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
  2. Nella legge 24 maggio 1967, n. 396, l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»; l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute».
  3. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma.
  4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
  Art. 01. – (Professione di biologo). – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è compresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
  5. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»; l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute».
  6. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al quinto comma.