Dopo la lettera i), aggiungere:
l) ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano, compatibilmente con le necessità organizzative e clinico-assistenziali, i dipendenti esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a svolgere attività libero professionale;
m) i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero-professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali;
n) l'attività di cui al comma 1 può essere svolta: nei confronti di singoli cittadini e di strutture private; all'interno dell'azienda di appartenenza; in altre strutture pubbliche o private convenzionate, previo accordo tra le strutture interessate;
o) per l'attuazione delle norme di cui ai commi 1-2-3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano specifici regolamenti, sentite le Organizzazioni sindacali, a partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive;
p) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1, dal comma 1 al comma 6 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e proroghe.