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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Criteri di determinazione delle tariffe massime di remunerazione)
.

  Al comma 15 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, le parole: «il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale sono sostituite dalla seguenti: «con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero della salute una commissione per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e le tariffe massime per l'assistenza protesica di cui all'articolo 8-sexies. La commissione è composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle principali società scientifiche, e provvede a stabilire i criteri e le modalità per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe. La Commissione deve concludere i lavori entro 60 giorni dal suo insediamento, terminati i quali fungerà da osservatorio permanente. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta entro i successivi 15 giorni il decreto contenente le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate e le tariffe massime per l'assistenza protesica, così come determinate dalla Commissione».