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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.79. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 5440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012  [ apri ]
1.79.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera h), dopo le parole: conseguimento dell'attestato o del diploma aggiungere i seguenti periodi: All'atto di iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione in medicina generale finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale, mediante la frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di formazione specifica in medicina generale ed è stipulato con le regioni o le province autonome nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa dei corsi di formazione. Al medico in formazione, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto mensilmente dalle regioni un trattamento economico annuo onnicomprensivo.