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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0201. in Assemblea riferita al C. 5440-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2012  [ apri ]
4.0201.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4.1. – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole «e dei farmacisti» sono sostituite dalle seguenti «, dei farmacisti e dei biologi».
  2. Gli articoli da 14 a 30 incluso, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella legge di cui al periodo precedente l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»; le parole: «Ministero della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».
  3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei biologi e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 233 del 1946. Il Consiglio dell'Ordine dei biologi e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei biologi in carica decadono di diritto allo spirare del termine per l'adozione del decreto di cui al periodo precedente.
  4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
   «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.»

  5. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «Ministro della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»; le parole: «Ministero della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute». Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al precedente e al presente comma.