Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Eventuali ulteriori componenti non patrimoniali del danno sono risarcite sulla base dell'applicazione al valore «punto» delle tabelle di cui al comma 3 di un coefficiente ponderato del 25 per cento fisso dall'1 al 9 per cento d'invalidità; di una quota tra il 26 e il 50 per cento progressivo per punto per percentuale d'invalidità tra il 10 e il 34 per cento e del 50 per cento fisso per percentuali d'invalidità comprese tra 35 e 100 per cento.