Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di regolamentazione delle medicine non convenzionali) – Il ministro della Salute con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge istituisce una Commissione al fine di stabilire i requisiti, i percorsi formativi nonché le modalità di accreditamento delle associazioni e dei professionisti che operano nel settore delle medicine non convenzionali.