Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le Regioni, anche quelle sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, non sono soggette ad alcun tipo di limitazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che non erogano servizi in regime ospedaliero, ambulatoriale o residenziale per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, purché in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla disciplina vigente.