Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Agevolazioni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità).
1. Al fine agevolare la regolarizzazione e l'aggiornamento dei pubblici registri immobiliari determinandone la corrispondenza rispetto all'effettiva titolarità dei diritti reali, i piccoli comuni beneficiari dell'espropriazione a seguito delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono esentati dagli oneri e dalle imposte relative alle operazioni di trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari ed alle operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari.