stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.4.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al nuovo testo C. 54 adottato nella seduta del 22/09/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2011  [ apri ]
11.4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni).

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai piccoli comuni e alle unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei piccoli comuni;
b) sostegno ai processi di Unione di comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei piccoli comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
1) delle condizioni di marginalità economica e sociale o di disagio insediativo;
2) della condizione montana del territorio comunale;
3) del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;
4) della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali;
5) di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni;
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei piccoli comuni e delle unioni previsti dalle Regioni;
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f) della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla legge di stabilità.
4. Sul decreto legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo. Ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

ident. 11.5.