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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.020. in Assemblea riferita al C. 54-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2011  [ apri ]
8.020.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Dispensari comunali). - 1. In deroga alla legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, e nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, le regioni possono istituire, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e su richiesta dei medesimi, un dispensario farmaceutico qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'effettiva e comprovata mancanza di assistenza farmaceutica in loco;
b) l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina;
c) la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.

2. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.
3. Le amministrazioni comunali richiedenti hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario i locali idonei.
4. Con provvedimento delle giunte regionali, d'intesa con la competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, sono definiti i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.