Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.