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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.21. in Assemblea riferita al C. 54-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/04/2011  [ apri ]
3.21.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Premettere il seguente comma:
01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo:
al comma 1, sostituire le parole:
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
b) all'articolo 5:
al comma 1 sostituire le parole:
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;
al comma 2 sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;
al comma 3 sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;
c) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;

3.21.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

ident. 3.23.3.50.