Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede ai sensi del comma 5-bis.
5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi dell'articolo 2, comma 16-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riferimento ai soli interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, sono mantenute in bilancio, nel limite di euro 60 milioni, nell'esercizio 2011, per essere successivamente destinate, nell'anno 2012, alla copertura degli oneri di cui al comma 1. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per 60 milioni di euro per l'anno 2012, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.