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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5389

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/08/2012  [ apri ]
2.3.

  Sopprimere il comma 20-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
  23-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
  23-quater. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio da’ evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
  23-quinquies. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
  23-sexies. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
  23-septies. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
  23-octies. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
  23-octies. È abrogato l'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
   b) al medesimo articolo 12 ai commi 24, 26, 27 sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la seguente: 2013;
   c) all'articolo 15, comma 25-bis, sopprimere il terzo e quarto periodo;
   d) all'articolo 16, sopprimere il comma 12-octies;
   e) sostituire l'articolo 22 con il seguente:

Art. 22.

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
    2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
    3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012»;
    4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;
   b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

  2. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;
   b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;
   c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».;

   f) all'articolo 23, sopprimere i commi 11 e 12-octies.