Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno per ciascuno degli anni 2013 e 2014.