Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compreso il personale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia, il personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.