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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.104. in Assemblea riferita al C. 5389

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/08/2012  [ apri ]
16.104.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2012, 600 milioni di euro per l'anno 2013, 750 milioni di euro per l'anno 2014 e 775 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.
  3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7, comma 12, per un ammontare non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.