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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.101. in Assemblea riferita al C. 5389

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/08/2012  [ apri ]
12.101.

  Dopo il comma 18-bis, aggiungere i seguenti:
  18-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole ed alimentari, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si procede al riordino e alla riduzione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, indicati nell'allegato 4 al presente decreto.
  18-quater. Il riordino, la riduzione e la fusione degli enti, organismi e società di cui al comma 18-ter sono operati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) revisione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare attraverso economie di gestione derivanti dalla cessione di attività, maggiore selezione nelle attività di ricerca o di fornitura di servizi, nonché dismissione dei cespiti non necessari allo svolgimento delle attività proprie, con il conseguente smobilizzo di parte del patrimonio materiale ed immateriale degli enti, e razionalizzazione organizzativa e logistica;
   b) riorganizzazione degli enti, organismi e società, attraverso le necessarie aggregazioni delle funzioni e attività analoghe o complementari, evitando sovrapposizioni o duplicazioni, attorno a specifiche aree relative a:
    1) attività di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'agro-alimentare;
    2) attività di trattamento delle informazioni e analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché attività di assistenza tecnica a favore delle pubbliche amministrazioni, unificando la fonte della raccolta dei dati;
    3) gestione dei flussi finanziari derivanti dalla PAC;
    4) attività di controllo con caratteri di terzietà e interdisciplinarietà;
    5) servizi economico-finanziari ed assicurativi, incluso il monitoraggio dei mercati, a sostegno delle imprese agricole ed alimentari per i processi di innovazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale;
   c) definizione della struttura degli enti e delle società, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché dei criteri di nomina che garantiscano comprovata qualificazione scientifica e professionale;
   d) utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa a favore:
    1) di politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori degli enti soppressi o incorporati, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;
    2) del rafforzamento delle attività e delle strumentazioni dei nuovi enti;
    3) del rafforzamento della dimensione internazionale della ricerca effettuata a livello statale o locale;
   e) abrogazione delle disposizioni legislative che disciplinano gli enti, gli organismi e le società soppresse.

  18-quinquies. Al fine della predisposizione delle proposte di regolamento di cui al comma 18-ter, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi dell'opera di esperti rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico ed agro-alimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionali, economiche e dell'analisi statistica, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla elaborazione di un Piano di riordino del sistema degli enti e degli organismi vigilati e delle società strumentali controllate dagli stessi o dal Ministero medesimo. Il Piano di riordino censisce le aree di attività di ciascun ente organismo e società, evidenzia le eventuali duplicazioni, valuta e definisce i necessari scorpori ed accorpamenti di rami di attività nonché le modalità della transizione, contiene un censimento generale delle immobilizzazioni degli enti esistenti tra cui patrimoni e altri cespiti, e perviene alla definizione del progetto esecutivo nell'obiettivo di armonizzare le diverse competenze istituzionali.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

  Allegato 4 (Articolo 12, comma 18-ter)

  AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);

  ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare);

  INEA (Istituto nazionale di economia agraria);

  CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura);

  ISA (Istituto per lo sviluppo agroalimentare);

  SIN (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura);

  AGECONTROL;

  TELAER;

  CO.AN.AN.