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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.4. in Assemblea riferita al C. 5369

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2012  [ apri ]
4.4.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centottanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio è fissato in sessanta giorni continuativi. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.».

  2-quater. I richiami in servizio sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.