Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-quater. – 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per l'efficientamento energetico degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».