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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-bis.1. in Assemblea riferita al C. 5369

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2012  [ apri ]
3-bis.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3-bis. – (Coordinamento delle attività aeree di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio). – 1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa»;
   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   d) al comma 4, le parole: «il Centro operativo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».