Al comma 1, capoverso 3-ter. 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione dell'articolo 189, comma 1, del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.