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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 5361

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/09/2012  [ apri ]
5.2.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
  «3-ter. 1. Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, per fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il giudice applica la misura di sicurezza del divieto di conseguire una nuova patente di guida per un periodo di cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
  3-ter. 2. Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il giudice applica la misura di sicurezza del divieto di conseguire una nuova patente di guida per un periodo di dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.