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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 5361

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/09/2012  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di piantumazione e abbattimento di specie arboree sulle strade extra-urbane e urbane).

  1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 26 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) si intendono applicate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. È facoltà degli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'abbattimento delle sole piante ritenute instabili e pericolose, a seguito di perizia redatta da tecnico specializzato, per l'incolumità degli utenti, entro una distanza inferiore a 6 metri dalla strada extra-urbana, anche senza autorizzazione degli enti direttamente interessati.
  3. Quanto previsto dal secondo comma si intende applicato, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, anche alle strade urbane e in deroga alle distanze di cui all'articolo 892 del codice civile.