Al comma 1, la lettera d) è sostituita con la seguente:
d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la revisione della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 128. Il prefetto non può disporre la revisione della patente di guida quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlato alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».