stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 5361

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/09/2012  [ apri ]
3.3.

  Al comma 1, la lettera d) è sostituita con la seguente:
   d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la revisione della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 128. Il prefetto non può disporre la revisione della patente di guida quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlato alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».