Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di sagoma limite dei veicoli).
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «nuovo codice della strada», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) in deroga a quanto previsto dalla lettera b) e fermo restando quanto prescritto all'articolo 167, l'altezza del carico di veicoli isolati o complessi di veicoli destinati al trasporto di cose, caratterizzati da carrozzeria aperta superiormente o ad altezza variabile, può raggiungere i 4,20 m. Chi esegue il trasporto verifica che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.»;
b) all'articolo 167, comma 4, dopo le parole «lettere e) e g),» sono aggiunte le seguenti: «ed i veicoli di cui all'articolo. 61, comma 1, lettera b-bis)».