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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.06. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 5361

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/09/2012  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione delle targhe automobilistiche personalizzate).

  1. All'articolo 100 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui al comma 3-bis, una specifica combinazione alfanumerica. Tali targhe sono fabbricate, in conformità alle prescrizioni di cui al comma 9, lettera c), dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinato l'importo della quota di maggiorazione da applicare al prezzo di vendita e destinato alle finalità di cui all'articolo 208, comma 2. La fabbricazione e la vendita delle targhe, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. Le targhe prodotte dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana.».
   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma «11-bis. A chiunque abusivamente produce o distribuisce le targhe di cui al comma 8 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste al comma 8 è soggetto, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546; si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge.».

  2. All'articolo 101 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «La produzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 100, comma 8, la produzione»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «Le targhe» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «Le targhe del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 100, comma 8,»;

  3. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell'articolo 100, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo; con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la fabbricazione e la vendita delle targhe di cui al medesimo articolo 100, comma 8, nonché i requisiti e le procedure di omologazione delle apparecchiature per la fabbricazione delle predette targhe.

Il Relatore